E' entrata in vigore la nuova norma prevista dalla spending review che impone ai medici di indicare sulle ricette 'rosse' del Ssn il principio attivo del farmaco al posto del nome commerciale. "Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia
cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti - spiega la legge - è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di 'non sostituibilità'". Il Ministero della Salute ha sottolineato che queste disposizioni ''non riguardano le terapie croniche già in corso'' per evitare possibili, seppur rari inconvenienti nel passaggio da un medicinale all'altro. Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. I Farmaci generici (equivalenti) sono medicinali non coperti da brevetto, aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie di una specialità a brevetto scaduto (originator). I generici sono normalmente identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'Aic (Autorizzazione all'Immissione in Commercio).

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