La commissione Giustizia del Senato ha approvato il ddl con cui si introduce il delitto di omicidio stradale e nautico in un nuovo articolo 589 bis del Codice penale: prevista una pena da un minimo di 8 a un massimo di 12 anni nel caso in cui si procuri la morte guidando
un auto o pilotando un natante in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Nel caso in cui si determini la morte di più persone, la pena può arrivare a 18 anni di reclusione. Pena aumentata fino a un terzo nel caso di fuga del conducente. Si aggiunge inoltre la pena accessoria della revoca della patente da 15 fino a un massimo di 30 anni. L'omicidio stradale viene punito anche in assenza di droga o alcol: la pena va da 7 a 10 anni per chi, per colpa, provochi la morte di una persona andando nei centri urbani a velocità pari o doppia di quella consentita. Analoga pena nei casi di morte procurata a seguito di inversione di marcia in corrispondenza o vicino a intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di altro automezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Lo stesso numero di anni rischia chi pilota un natante andando alla velocità doppia di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua dove la navigazione non è consentita. Per quanto riguarda le procurate lesioni, le pene salgono da 2 a 4 anni se cagionate da guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, da 9 mesi a 2 anni se solo in stato di ubriachezza o nelle fattispecie di comportamento appena elencate. Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da 1/3 alla metà, o dalla metà ai 2 terzi in caso di lesione gravissima. Se riguarda più persone si applica la pena più alta aumentata fino al triplo. Al testo hanno votato favorevolmente tutti i gruppi.
Via: La Repubblica
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