il decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre, che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco). La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol. Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare. Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi. Le persone che entro la data di scadenza non avranno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che saranno effettuati presso strutture pubbliche.
Fonte: Polizia di Stato
Fonte: Polizia di Stato
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