L'aula della Camera, a larga maggioranza con 269 voti a favore, 27 contrari e con l'astensione dei deputati M5s, ha approvato le nuove norme sul processo abbreviato che ne escludono l'utilizzazione (sconto di 1/3 di pena) per i reati più gravi
tassativamente indicati dalla legge. La nuova legge passa ora al Senato. Due le caratteristiche della modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale. Stop abbreviato per reati gravi. Il rito abbreviato (con relativo sconto di pena) viene espressamente escluso per alcuni specifici reati di sangue o di particolare gravità. L'elenco è tassativo e comprende, ad esempio, strage, omicidio premeditato o aggravato da sevizie, violenze sessuali o motivi abietti, tratta di persone, sequestro di minori o a scopo estorsivo con morte dell'ostaggio. Per tali delitti l'imputato non potrà chiedere l'abbreviato se non subordinandolo a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso. Abbreviato in corte d'assise. Per i reati di sua competenza l'abbreviato si svolgerà di fronte alla corte d'assise (oggi invece a decidere è sempre il giudice monocratico). Se la richiesta di abbreviato è accolta, gli atti dovranno dunque essere trasmessi alla corte competente. "E' una legge giusta - commenta la presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti - coerente con il riassetto del sistema punitivo che stiamo attuando in questa legislatura attraverso il rafforzamento da un lato dell'aspetto risocializzante della pena e dall'altro della tutela di vittime e parti offese". La prima formulazione del rito abbreviato, nato nel 1988 con il "codice Vassalli", impediva di utilizzarlo per i reati punibili con l'ergastolo. Poi la modifica arrivò durante il primo governo D'Alema, ministro della Giustizia Oliviero Diliberto. Via libera al processo "con lo sconto" per tutti i reati, anche i più gravi.
Fonte: AskaNews
Via: Il Secolo XIX
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