Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo al ddl che introduce il reato di omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti. Quello licenziato è lo stesso testo che era stato approvato dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 2016, con
l'accoglimento di un emendamento che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente, dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità. La legge inserisce quindi nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. E' confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni); è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l). La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni.
Via: AskaNews
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