L'aula del Senato ha approvato all'unanimità in via definitiva la legge sulla protezione dei testimoni di giustizia, già licenziata dalla Camera dei deputati il 9 marzo scorso. Il testo, a prima firma Rosy Bindi (Pd), fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione
Parlamentare Antimafia ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Il ddl numero 2740 introduce nuove e più efficaci misure di protezione e di tutela dei "normali cittadini". Il testimone di giustizia è una figura distinta dal collaboratore di giustizia. Il testimone di giustizia non è un pentito, non ha commesso alcun reato, è una vittima o un testimone di un crimine e decide di denunciare i fatti alle autorità. La nuova legge introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con particolare riguardo alla qualità delle sue dichiarazioni e all'effettività e gravità del pericolo. Tra le altre misure, l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione, il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti e l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile. In generale, le misure speciali di protezione potranno durare al massimo sei anni. Eventuali proroghe sono ammesse solo su richiesta motivata del magistrato che le ha proposte. La normativa istituisce, inoltre, una figura di raccordo, il referente specializzato del testimone di giustizia, con compiti di informazione, assistenza e supporto.
Parlamentare Antimafia ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Il ddl numero 2740 introduce nuove e più efficaci misure di protezione e di tutela dei "normali cittadini". Il testimone di giustizia è una figura distinta dal collaboratore di giustizia. Il testimone di giustizia non è un pentito, non ha commesso alcun reato, è una vittima o un testimone di un crimine e decide di denunciare i fatti alle autorità. La nuova legge introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con particolare riguardo alla qualità delle sue dichiarazioni e all'effettività e gravità del pericolo. Tra le altre misure, l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione, il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti e l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile. In generale, le misure speciali di protezione potranno durare al massimo sei anni. Eventuali proroghe sono ammesse solo su richiesta motivata del magistrato che le ha proposte. La normativa istituisce, inoltre, una figura di raccordo, il referente specializzato del testimone di giustizia, con compiti di informazione, assistenza e supporto.
Fonte: Senato
Via: RaiNews24
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