E' reato dire al capo "lei non capisce un c...", anche argomentandolo. Lo stabilisce una pronuncia della Corte di Cassazione, dando ragione al ricorso della procura di Frosinone, che aveva impugnato un'assoluzione del locale giudice di pace. Il giudice
aveva assolto F.P. dal reato di ingiuria, sostenuto dai legali del datore di lavoro M.S.: durante un'accesa litigata per motivi di lavoro, il sottoposto aveva sottolineato con forza e particolare enfasi le sue ragioni, chiosando infine il suo ragionamento con la frase incriminata. Per la Cassazione è crimine, malgrado il giudice di pace abbia stabilito che la frase è ormai entrata nel "gergo comune, pronunciata nel corso di una discussione di lavoro e intesa solo a comunicare il proprio dissenso". Questo perché, al di là dell'uso comune o meno della locuzione, la Cassazione rileva che è "l'espressione stessa, letta complessivamente e nel contesto in cui veniva pronunciata, ad assumere carattere ingiurioso laddove vi veniva rimarcata con particolare asprezza di tono, e nel corso di una discussione di lavoro, l'incompetenza della persona offesa". Una condotta che va al di là della "mera manifestazione di un contrasto di opinioni fra l'imputato e la parte offesa, presentandosi viceversa quale offesa all'onore professionale di quest'ultima in quanto tale".
Via: AdnKronos
Foto dal web
aveva assolto F.P. dal reato di ingiuria, sostenuto dai legali del datore di lavoro M.S.: durante un'accesa litigata per motivi di lavoro, il sottoposto aveva sottolineato con forza e particolare enfasi le sue ragioni, chiosando infine il suo ragionamento con la frase incriminata. Per la Cassazione è crimine, malgrado il giudice di pace abbia stabilito che la frase è ormai entrata nel "gergo comune, pronunciata nel corso di una discussione di lavoro e intesa solo a comunicare il proprio dissenso". Questo perché, al di là dell'uso comune o meno della locuzione, la Cassazione rileva che è "l'espressione stessa, letta complessivamente e nel contesto in cui veniva pronunciata, ad assumere carattere ingiurioso laddove vi veniva rimarcata con particolare asprezza di tono, e nel corso di una discussione di lavoro, l'incompetenza della persona offesa". Una condotta che va al di là della "mera manifestazione di un contrasto di opinioni fra l'imputato e la parte offesa, presentandosi viceversa quale offesa all'onore professionale di quest'ultima in quanto tale".
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