Roma, via libera da Camera al reato di tortura: pene fino a 12 anni

Sì definitivo della Camera al ddl che introduce nel codice penale italiano il reato di tortura (articolo 613-bis). Il testo è stato approvato con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti. A favore hanno votato Pd e Ap. Contro Fi, Cor, Fdi e Lega. Ad astenersi sono stati M5S,
Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori. Il nuovo reato, nato dalle sentenze sul G8 di Genova, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, potestà o assistenza sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile. Il reato richiede però una pluralità di condotte oppure deve comportare un trattamento inumano o degradante. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte. Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze risultanti unicamente da legittime misure limitative di diritti. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni. Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di ps) che istiga in modo concretamente idoneo a commettere il delitto di tortura (articolo 613-ter) rischia il carcere fino a tre anni se l'istigazione non è accolta. Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, che sia sottoposto a tortura. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura. Infine, i cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità.

Fonte: AskaNews
Via: Avvenire

Nessun commento:

Posta un commento