Da lunedì 3 novembre 2014 entreranno in vigore le norme che consentiranno l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della Strada. Le disposizioni (art. 94 comma 4-bis del Cds e
art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) prevedono l'obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo - intestato ad una persona diversa - per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli (Anv). Le nuove norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust". Per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto. Nel caso di comodato, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, l'obbligo scatta se l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni. Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nell'ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti. Nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione. L'utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro (e ritiro della carta di circolazione).
Via: Polizia di Stato
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