Pedofilia, obbligo produrre certificato penale per lavoratori con minori

Il 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
(14G00051). "A partire da tale data - si legge nella circolare del ministero della Giustizia - per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis". Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U. Se non lo richiede, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro. I volontari non dovranno produrlo. La circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia e del casellario centrale.

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