La condotta del premier Silvio Berlusconi nel caso Tarantini ''appare perfettamente rispondente al paradigma legislativo di cui all'art. 366 bis c.p'', ossia al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Lo scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con la quale hanno disposto la scarcerazione dell'imprenditore barese e della moglie Angela Devenuto e il trasferimento dell'inchiesta da Napoli a Bari. L'ipotesi di istigazione a mentire davanti all'autorità giudiziaria potrebbe far cambiare la posizione del premier a indagato. In particolare, scrive il Riesame, ''a parere del Collegio, la descritta condotta posta in essere da Silvio Berlusconi (con il concorso, in qualità di intermediario, di Valter Lavitola) nei confronti del Tarantini, che aveva assunto la qualità di indagato, più volte in concreto chiamato a rendere dichiarazioni alla suddetta Autorità giudiziaria, appare perfettamente rispondente al paradigma legislativo di cui all'articolo 377 bis c.p.''. Silvio Berlusconi era inoltre ''pienamente consapevole'' del fatto che le ragazze portate nelle sue residenze da Tarantini erano delle escort, scrivono i ancora i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli.
Fonte: Adnkronos
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